Un 2020 atipico e in continuo movimento anche per il settore immobiliare. Una delle grandi novità – forse la più sostanziosa – che si è affacciata in campo edilizio nell’era del Covid19, è l’ecobonus 110, anche detto “superbonus”, in quanto va a consentire la detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi di miglioramento energetico degli edifici e di riduzione di rischio sismico.
Il superbonus è stato introdotto con l’articolo 119 del Decreto Rilancio dove sono riportati gli interventi che danno diritto ad usufruirne sia per singoli edifici che per lavori fatti su parti comuni di condomini.
Oltre al fondamentale intervento del ministero dello sviluppo che ha permesso l’entrata in vigore dell’ecobonus anche con la pubblicazione del decreto asseverazioni e di quello sui requisiti minimi, è risultato importante un altro passo fatto dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento attuativo sull’ecobonus 110, all’interno del quale sono contenute le regole per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, opzioni che si possono scegliere per usufruire dell’ecobonus in alternativa alla detrazione.
Con la legge di bilancio 2021, il superbonus 110% per miglioramenti sismici e lavori di efficientamento energetico ed acquisto di immobili antisismici è stato prorogato fino al 30 giugno 2022, mentre per i soli condomìni che a giugno 2022 avranno concluso almeno il 60% dei lavori, sarà possibile estendere ulteriormente la proroga fino al 31 dicembre 2022.
Sempre l’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato un’esaustiva guida per l’ecobonus 110:
IN COSA CONSISTE:
L’agevolazione fiscale prevista dall’ecobonus, consiste in detrazioni dall’imposta lorda. Essa è concessa quando gli interventi eseguiti aumentano il livello di efficienza energetica di edifici esistenti o ne riducono il rischio sismico. Nello specifico, il superbonus spetta (seguendo determinate condizioni) per le spese sostenute per gli interventi in:
- parti comuni di edifici
- unità immobiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno
- unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari
- singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due)
CHI PUÒ USUFRUIRNE:
Le persone fisiche in possesso o che detengono l’immobile:
- proprietari
- nudi proprietari
- usufruttuari
- affittuari e familiari degli stessi
Possono accedere al superbonus anche condomini, istituti autonomi case popolari, le Onlus, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e anche le associazioni sportive dilettantistiche registrate se i lavori sono dedicati agli spogliatoi.
Per i titolari di reddito d’impresa o professionale, invece, è possibile rientrare tra i beneficiari del superbonus solo nel caso siano partecipi alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni dell’edificio.
Insieme alla proroga, sono stati inseriti tra i beneficiari dell’ecobonus anche gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
A questo link è possibile trovare la guida completa redatta dall’Agenzia delle Entrate: